Rassegna Stampa

Mutui variabili La Cassazione ha riaperto il fronte dei rimborsi per le manipolazioni sul tasso Euribor

La Cassazione riapre la partita sui rimborsi per i mutui, i finanziamenti, il leasing e i derivati a tasso variabile collegati all’in – dice Euribor. Con l’ordinanza 34889 del 13 dicembre, la terza sezione della Suprema corte ha dichiarato nullo il tasso del finanziamento calcolato in base all’indice che fumanipolato da un cartello di banche tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, come fu accertato dall’Auto – rità antitrust Ue con una decisione del 4 dicembre 2013. Per quella violazione della concorrenza, la Ue comminò una sanzione da 1,7 miliardi a otto tra le maggiori banche europee che avevano stipulato accordi per modificare illegalmente al rialzo il tasso di riferimento dei finanziamenti variabili ai danni di milioni di famiglie europee. Solo in Italia, nel periodo della manipolazione, famiglie e imprese avevano in corso mutui e prestiti a tasso variabile per circa 230 miliardi, pagando interessi per una trentina di miliardi. Ma le richieste di rimborso del danno non sono semplici. Una sentenza di appello stabiliva che la partecipazione di più banche al panel per fissare il tasso Euribor non implicava un’intesa vietata dalle norme sulla concorrenza e comunque non si poteva impugnare la manipolazione dell’Euribor contro banche finanziatrici di mutui e prestiti che non avevano partecipato al cartello. La Cassazione ha ribaltato quella sentenza stabilendo, invece, che la decisione dell’Antitrust Ue è “prova privilegiata ” dell ’accordo anticoncorrenziale e ciò sostiene la domanda di nullità dei tassi manipolati e, dunque, di ricalcolare gli interessi nel periodo della manipolazione anche se la banche erogatrice del mutuo o del prestito non faceva parte del cartello. Secondo la Cassazione ciò è dovuto all’articolo 2 della legge Antitrust 287 del 1990 che vieta intese illecite restrittive della concorrenza e dichiara nullo qualunque contratto le applichi. Questo comporta che chi aveva un mutuo variabile agganciato all’Euribor, ad esempio un contratto ventennale che non fosse ancora chiuso 10 anni fa (data di prescrizione) acceso tra febbraio 1994 e febbraio 2014, può ancora chiedere ai giudici di ricalcolare gli interessi pagati nel periodo della manipolazione dal 2005 al 2008. “È importante chiarire che vanno ricalcolate le rate che fanno riferimento a valori dell’Euribor compresi tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008”, spiega l’av vo cato Andrea Sorgentone, “per cui prendendo a esempio un mutuo semestrale, che prendeva a riferimento il valore dell’Euribor dell’ultimo giorno del semestre precedente, potranno essere ricalcolati gli interessi sulle rate comprese tra il 30 giugno 2006 e il 30 giugno 2008”. Alcuni avvocati stanno cercando di organizzare una class action alla quale possono aderire i clienti delle banche che avevano contratti variabili: se ne parlerà in un webinar che l’Asso – ciazione Studi Bancari terrà su Zoom venerdì 2 febbraio alle 15.30. Ma la strada non è tutta in discesa e la vittoria nelle eventuali cause per recuperare la differenza tra gli interessi pagati sui tassi “gonfiati ” e quelli che sarebbero stati da applicare è da vedere. L’Abi si oppone e afferma che la Cassazione, che ha ribaltato l’orienta – mento prevalente, rimanda alla Corte d’appel – lo di Milano perché si esprima nel merito.
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