La Cassazione riapre la partita sui rimborsi
per i mutui, i finanziamenti, il leasing e i
derivati a tasso variabile collegati all’in –
dice Euribor. Con l’ordinanza 34889 del
13 dicembre, la terza sezione della Suprema
corte ha dichiarato nullo il
tasso del finanziamento calcolato
in base all’indice che fumanipolato
da un cartello di banche tra il 29
settembre 2005 e il 30 maggio
2008, come fu accertato dall’Auto –
rità antitrust Ue con una decisione del
4 dicembre 2013. Per quella violazione
della concorrenza, la Ue comminò una sanzione
da 1,7 miliardi a otto tra le maggiori banche
europee che avevano stipulato accordi per modificare
illegalmente al rialzo il tasso di riferimento
dei finanziamenti variabili ai danni di
milioni di famiglie europee. Solo in Italia, nel periodo della manipolazione, famiglie e imprese
avevano in corso mutui e prestiti a tasso variabile
per circa 230 miliardi, pagando interessi
per una trentina di miliardi. Ma le richieste
di rimborso del danno non sono
semplici.
Una sentenza di appello stabiliva
che la partecipazione di più banche
al panel per fissare il tasso Euribor
non implicava un’intesa vietata
dalle norme sulla concorrenza e comunque
non si poteva impugnare la
manipolazione dell’Euribor contro banche
finanziatrici di mutui e prestiti che non avevano
partecipato al cartello. La Cassazione
ha ribaltato quella sentenza stabilendo, invece,
che la decisione dell’Antitrust Ue è “prova privilegiata
” dell ’accordo anticoncorrenziale e ciò
sostiene la domanda di nullità dei tassi manipolati
e, dunque, di ricalcolare gli interessi nel
periodo della manipolazione anche se la banche
erogatrice del mutuo o del prestito non faceva
parte del cartello. Secondo la Cassazione
ciò è dovuto all’articolo 2 della legge Antitrust
287 del 1990 che vieta intese illecite restrittive
della concorrenza e dichiara nullo qualunque
contratto le applichi.
Questo comporta che chi aveva un mutuo
variabile agganciato all’Euribor, ad esempio un
contratto ventennale che non fosse ancora
chiuso 10 anni fa (data di prescrizione) acceso
tra febbraio 1994 e febbraio 2014, può ancora
chiedere ai giudici di ricalcolare gli interessi
pagati nel periodo della manipolazione dal
2005 al 2008. “È importante chiarire che vanno
ricalcolate le rate che fanno riferimento a valori
dell’Euribor compresi tra il 29 settembre
2005 e il 30 maggio 2008”, spiega l’av vo cato
Andrea Sorgentone, “per cui prendendo a esempio
un mutuo semestrale, che prendeva a
riferimento il valore dell’Euribor dell’ultimo
giorno del semestre precedente, potranno essere
ricalcolati gli interessi sulle rate comprese
tra il 30 giugno 2006 e il 30 giugno 2008”. Alcuni
avvocati stanno cercando di organizzare
una class action alla quale possono aderire i
clienti delle banche che avevano contratti variabili:
se ne parlerà in un webinar che l’Asso –
ciazione Studi Bancari terrà su Zoom venerdì 2
febbraio alle 15.30. Ma la strada non è tutta in
discesa e la vittoria nelle eventuali cause per recuperare
la differenza tra gli interessi pagati sui
tassi “gonfiati ” e quelli che sarebbero stati da
applicare è da vedere. L’Abi si oppone e afferma
che la Cassazione, che ha ribaltato l’orienta –
mento prevalente, rimanda alla Corte d’appel –
lo di Milano perché si esprima nel merito.