Sentenza della CGUE, 21 MARZO 2024, C- 714/22

Nota di commento alla sentenza della CGUE, 21 MARZO 2024, C- 714/22. Tutela dei consumatori ed abusività delle clausole nei contratti di credito al consumo

Con la recente sentenza del 21 marzo 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), Nona Sezione, si esprimeva sui contratti di credito al consumo, stipulati dai consumatori, evidenziando – a tutela degli stessi – l’abusività delle clausole in essi contenute.

In primo luogo, la CGUE evidenziava che i costi relativi ai servizi accessori di un contratto di credito al consumo rientrano nel costo totale del credito, quindi nel cd. TAEG (tasso annuo effettivo globale).

La Corte ribadiva che se il contratto di credito al consumo non menziona il TAEG comprensivo di tutti i costi, allora, lo stesso contratto è considerato esente da spese ed interessi e il suo eventuale annullamento comporta solo la restituzione – da parte del consumatore interessato – del capitale prestato.

In riferimento al carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti di credito al consumo, la CGUE sottolineava che tale valutazione è effettuata tenendo conto della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto. 

Infine, a ciò si aggiunge che, secondo la Corte, una clausola di un contratto di credito al consumo che consente al consumatore interessato di dilazionare o riorganizzare le rate mensili del credito dietro il pagamento di costi supplementari, può avere carattere abusivo, se i costi sono manifestamente sproporzionati rispetto all’importo del prestito concesso.

Alla luce delle precedenti considerazioni è evidente che, con tale provvedimento, la Corte di Giustizia, non solo ha ribadito l’importanza essenziale rivestita dal TAEG, nei contratti di credito, ma ancora una volta ha sottolineato che, in caso di violazioni alla disciplina, le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

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