Riguardo la nullità dei contratti indicizzati con tassi Euribor compresi tra il 29/9/2005 ed il 30/5/2008 a parere degli scriventi il maggior ostacolo da affrontare è la prescrizione, ed è fondamentale capire da quale data decorrono i 10 anni decorsi i quali non è’ piu’ possibile chiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate.
Bisogna distinguere se mutuatario sia un consumatore o un’impresa.
Se si tratti di consumatore con certezza la prescrizione decorre solo dal pagamento dell’ultima rata del contratto di mutuo, in quanto la Corte di Giustizia della CE (sentenza del 25/1/2024 cause riunite da C-810_21 a C-813_21) ha stabilito che la giurisprudenza degli stati membri non puo’ far decorrere per i consumatori la prescrizione che dall’ultima rata pagata.
Per quanto riguarda i non consumatori si sostiene comunemente, erroneamente, che il contratto di mutuo è unitario e che quindi in ogni caso la prescrizione decorra dall’ultima rata ritenendo applicabile, equivocando il significato di una risalente giurisprudenza della S.C., riaffermata anche recentemente con la sentenza n. 4232/2023 per la quale “nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell’ultima rata del mutuo”.
In parte motiva così si legge: «la restituzione del capitale mutuato e l’inerente dovere costituiscono l’effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione; ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione».
In buona sostanza, chiosa la Suprema Corte, «Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell’ultima rata».
Questa sentenza è da “armonizzare” con quanto previsto in altre sentenze di merito nelle quali, apparentemente, sembra che la prescrizione decorra non dalla chiusura del contratto di mutuo ma da ogni singola rata pagata.
Si citano ad esempio la recente sentenza del 30/11/2023 del Tribunale di Bergamo e quella del 18/01/2024 della Corte di Appello di Cagliari, sez. di Sassari.
Esaminando nel dettaglio queste sentenze emerge che la nullità dalla quale deriva il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente pagate è genetica e non sopravvenuta, in quanto nel caso risolto dal Tribunale di Bergamo l’originario accordo era usurario mentre invece in quello risolto dalla Corte Sarda mancava nel contratto originario un accordo sul tasso da applicare per la fase di preammortamento.
Correttamente quindi entrambe le decisioni hanno ritenuto di far decorrere la prescrizione da ogni singolo pagamento e non dall’ultima rata del contratto di mutuo, applicando il principio affermato dalla S.C. nella sentenza n. 24653/2016 per la quale “In tema di termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, occorre distinguere il caso di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della “causa solvendi”, in cui il “dies a quo” comincia a decorrere dal giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione, da quelli in cui il difetto della “causa solvendi” sopravvenga al pagamento, nei quali il suddetto termine decorre dal giorno in cui l’accertamento dell’indebito è divenuto definitivo. È questa l’ipotesi dell’indebito conseguente al pagamento, da parte della ASL al farmacista, del corrispettivo dei medicinali forniti agli utenti del servizio sanitario nazionale, originariamente effettuato in conformità del procedimento previsto dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie ai sensi del d.P.R. n. 94 del 1989 (secondo cui il farmacista ha diritto al rimborso dopo la presentazione delle distinte riepilogative dei farmaci somministrati), e, successivamente, divenuto privo di causa per l’annullamento delle ricette irregolari ad opera dell’apposita Commissione dell’ASL”.
Nel caso che ci riguarda, e quindi in caso di nullità parziale che non genetica ma è derivata dalla nullità ex art. 101 TFUE e art. 2 L 287/1990 che ha colpito i tassi Euribor quotati nell’ intervallo 2005/2008, la prescrizione decorre dall’ultima rata pagata, in quanto le rate sono quindi state al tempo regolarmente pagate e solo successivamente, nella causa di merito intentata dal mutuatario, ne è accertato il pagamento indebito.
E’ evidente quindi che la prescrizione, se non decorre come prescrive Cass. 24653/2016 da quando l’accertamento dell’indebito diviene definitivo – e quindi dalla sentenza che definisce il giudizio- quanto meno dovrà decorrere dalla chiusura del contratto di mutuo.
Si segnala, infine, che è possibile a parere degli scriventi sostenere che la prescrizione non possa decorrere prima del 14/11/2016, che è la data nella quale la Commissione Europea ha consegnato all’avv. Sorgentone la prima copia resa pubblica della decisione del 4/12/2013, che fino ad allora non era stata pubblicata ed anzi era stata secretata potendo la sua divulgazione nuocere all’economia dei paesi della UE.
Come insegna il Tribunale di Milano con la sentenza n. 7884/2016, con motivazione corretta, è possibile provare un illecito Antitrust solo mediante la produzione del provvedimento dell’Autorità Garante, e non certo mediante notizie di stampa.
Essendo la decisione del 4/12/2013 stata pubblicata solo a partire dal 14/11/2016 solo da tale data è stato veramente possibile richiedere in via giudiziale la restituzione delle somme indebitamente pagate.
Cio’ in quanto la S.C. afferma chiaramente che non solo si deve avere coscienza di un certo evento (nel caso di specie l’aumento dei tassi e quindi delle somme dovute a titolo di interessi) ma di deve aver coscienza del fatto che il proprio contratto di mutuo sia divenuto nullo a seguito della manipolazione dell’indice Euribor come accertato dalla Commissione Antitrust della CE.
Questi principi sono comunemente affermati riguardo le conseguenze derivanti da emotrasfusioni, ed in particolare nella sentenza n. 2645/2003 per la quale “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno del soggetto che assuma di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell’art. 2947 primo comma cod. civ., non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all’altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma da quello in cui essa viene percepita – o può essere percepita – quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza, tenuto conto, altresì, della diffusione delle conoscenze scientifiche”.
E’ un principio applicabile anche nel nostro caso, in quanto nel 2005/2008 si è avuta evidenza del pagamento di interessi maggiori rispetto a prima ma solo dopo che sia stata pubblicata la decisione del 4/12/2013 e, soprattutto, dopo che è stata pubblicata la decisione della CE è stato possibile non solo rendersi conto del fatto che l’aumento dei tassi era probabilmente l’effetto di una manipolazione ma è stato possibile anche citare in giudizio la banca.
Riteniamo quindi che sia per i consumatori che per le aziende non sia ad oggi maturata alcuna prescrizione decorrendo, anche per i contratti conclusi oltre 10 anni fa, solo a partire dal 14/11/2016 il che permetterebbe di ricalcolare la totalità dei contratti che hanno avuto corso nel triennio 2005/2008.
Ne consegue che tutti coloro che credono di aver diritto alla restituzione di interessi pagati in piu’ nel triennio 2005/2008 devono quanto meno interrompere la prescrizione, mediante il modello che è possibile scaricare dal sito www.mutuinulli.it, in tal modo avendo diritto ad iniziare la causa per il rimborso entro i successivi 10 anni.
Questo perché anche mediante cause collettive, sarà possibile iniziare i giudizi entro il 14/11/2026, ma essendo interessate al recupero centinaia di migliaia di persone non si potranno processare tutte le richieste entro il 14/11/2016