Domani dalle 10,00 in poi saranno discusse davanti alle Sezioni Unite della Cassazione due questioni che mi sono molto care, entrambe scaturite dalla sentenza 12007/2024 della S.C. che detiene probabilmente un “record” avendo meritato ben due rimessioni alle Sezioni Unite. Non potrò partecipare alla discussione ma sarò presente, insieme ai Colleghi e amici Monica Mandico, Lorenzo Zanella ed Emanuele Argento, quali “rappresentanti” di tutti coloro che giorno per giorno leggono al “microscopio” i contratti bancari per verificare se possano contenere clausole nulle. Cosa accadrà alle Sezioni Unite?
Il panorama del diritto bancario si trova di fronte a due questioni di fondamentale importanza, entrambe derivanti dalla sentenza n. 12007/2024 della Corte di Cassazione. Tali questioni, che saranno oggetto di discussione davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, vertono sull’efficacia esecutiva dei mutui ipotecari e sulla potenziale nullità di clausole contrattuali.
- Esecutività dei Mutui Condizionati
La prima questione riguarda l’esecutività dei mutui condizionati, ovvero quei contratti in cui l’erogazione del denaro è subordinata a determinate condizioni. La problematica principale risiede nella verifica dell’effettiva erogazione della somma pattuita.
Contestualità dell’Erogazione: Anche nei casi in cui l’erogazione sembra contestuale alla stipula del mutuo, la prassi del deposito cauzionale implica che la somma ritorni temporaneamente nella disponibilità della banca. Di conseguenza, per rendere effettiva l’erogazione, sarebbe necessario un nuovo trasferimento di fondi al mutuatario.
Opposizione all’Esecuzione: In virtù di tali considerazioni, sarà possibile opporsi alle esecuzioni in corso, contestando la validità del titolo esecutivo. A tal fine, sarà cruciale verificare la data effettiva dell’erogazione e richiedere alla banca, ai sensi dell’art. 119 TUB, la documentazione contabile relativa ai movimenti finanziari intercorsi.
Analisi dei Documenti: L’analisi di tali documenti potrebbe rivelare che l’unico movimento registrato è quello tra la banca e il mutuatario successivo al consolidamento dell’ipoteca, ovvero diversi giorni dopo la stipula del contratto. In tali circostanze, l’efficacia esecutiva del mutuo condizionato potrebbe essere seriamente compromessa.
- Clausole Contrattuali e la Loro Validità
La seconda questione riguarda la potenziale nullità di clausole contrattuali in relazione al tasso Euribor.
La Corte di Cassazione ha inviato una richiesta di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in merito all’interpretazione di alcune normative europee. Tale decisione avrà un impatto significativo sulla validità delle clausole contrattuali in questione.
In conclusione
Le questioni qui delineate rivestono un’importanza cruciale per il settore bancario e per la tutela dei consumatori. L’esito delle discussioni presso le Sezioni Unite della Cassazione e della pronuncia della CGUE avrà un impatto significativo sulla validità dei contratti bancari e sull’efficacia dei mutui ipotecari.
Probabilmente, avendo inviato alla Cassazione copia della remissione alla Corte di Giustizia UE, ed avendola inviata anche ai Colleghi che seguono il ricorso “Euribor”, le SS.UU. sospenderanno la decisione, essendo ovviamente condizionata a quanto deciderà la CGUE. Per quanto riguarda la questione dell’esecutività dei mutui condizionati i Colleghi Avv. Carmelo Greco e Veronica Cataudella si batteranno per tutti Noi, probabilmente facendo notare che se anche l’erogazione sia contestuale alla stipula del mutuo -cosa che non avviene quasi mai- il deposito cauzionale comporta che la somma torni in proprietà della banca per cui per poterla mettere a disposizione del mutuatario occorre una nuova erogazione. Quindi ritengo che sia possibile un esito positivo, ma in ogni caso sarà possibile in tutte le esecuzioni in corso opporsi nuovamente contestando che l’erogazione sia stata effettiva. Bisognerà verificare quando sia avvenuta e se dall’e/c del mutuatario risulta una data successiva al mutuo occorrerà chiedere alla banca ex art 119 TUB copia della contabile mediante la quale dovrebbe essere avvenuta l’erogazione alla stipula; copia della contabile mediante la quale dovrebbe essere restituita la somma alla stipula; copia della contabile mediante la quale è stata effettivamente messa sul c/c del mutuatario la somma. Con grande sorpresa si scoprirà che molte volte l’unico movimento registrato è quello tra la banca e il mutuatario una volta consolidata l’ipoteca, e quindi molti giorni dopo l’atto. In questo caso è indubbio che il mutuo condizionato non possa essere titolo esecutivo