Rassegna Stampa

Cassazione Civile, 13 dicembre 2023, n. 34889, Pres. Scarano, Rel. Gorgoni (ordinanza)

Contratti bancari – CONTINUA LA TRUFFA manipolazione tasso euribor – nullità antitrust concorrenza

L’ordinanza Cassazione Civile, 13 dicembre 2023, n. 34889, Pres. Scarano, Rel. Gorgoni (ordinanza- SCARICA), la terza sezione della Corte di Cassazione (Pres. Scarano, Rel. Gorgoni) si è pronunciata sulla nullità del tasso del finanziamento definito sulla base dell’Euribor oggetto di manipolazione.

Secondo la Cassazione, va dichiarata la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing che sia stato determinato facendo riferimento al tasso Euribor manipolato della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, tra il settembre 2005 ed il maggio 2008 accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013.

La pronuncia in oggetto ribalta la sentenza di appello che aveva ritenuto che la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implicasse la sussistenza di un’intesa vietata dall’art. 2 della l. 287/1990:

  • “ora, nel caso di specie, il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in quanto determinato per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013 (…); detta decisione avrebbe dovuto considerarsi prova privilegiata (…) a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato il Banco Bpm S.p.A., giacché raggiunta dal divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (…); la Corte d’appello ha errato, dunque, nel ritenere genericamente enunciata la censura di violazione della normativa antitrust;”

La Cassazione ha quindi ritenuto che la decisione della Commissione deve ritenersi prova privilegiata dell’accordo manipolativo della concorrenza, posto a supporto della domanda di declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” e di rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione.

Il valore di prova privilegiata prescinde dal fatto che all’intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice, giacché, oggetto del divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990, deve ritenersi qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.

Da anni ci battiamo per l’accertamento di questa anomalia, come si può leggere dai link che seguono:

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